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Bonus Facciate 2020: tutti i dettagli e le risposte ai dubbi più frequenti

Aggiornamento: 10 feb 2020


Introdotta con l’ultima Legge di Bilancio la detrazione nota come Bonus Facciate permette di detrarre il 90% delle spese sostenute per il recupero ed il restauro della facciata esterna degli edifici esistenti. Di seguito riportati gli adempimenti principali e le risposte agli interrogativi più comuni.

La detrazione fiscale sulle spese per il recupero o il restauro della facciata è stata introdotta dai commi 219-224 della Legge di Bilancio per il 2020 (Legge 160/2019) e sarà in vigore fino al 31 dicembre 2020.


Consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020; ed è l’unica detrazione tra i Bonus Casa (ovvero detrazioni per la riqualificazione energetica, detrazione per la ristrutturazione e detrazioni per l’adeguamento sismico) che non prevede un limite di spesa agevolata.


Nell’agevolazione sono compresi gli interventi anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, o comunque tutti quelli finalizzati al recupero o al restauro delle strutture opache della facciata, compresi i balconi, gli ornamenti ed i fregi.


Attenzione se i lavori interessanno interventi che influiscono dal punto di vista termico

Tra gli adempimenti si richiede che per tutti gli interventi che vanno ad influire dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, siano soddisfatti i requisiti di cui al c.d. decreto Requisiti Minimi ed i relativi valori di trasmittanza termica definiti dal Decreto Mise 11 marzo 2008. La detrazione così pensata permette dunque, a patto che siano rispettati i requisiti prestazionali, di detrarre il 90% delle spese anche in caso di realizzazione di cappotti termici sulle facciate degli edifici esistenti.


.. e alla zona di ubicazione dell'immobile

Unica limitazione per l’accesso all’agevolazione è l’ubicazione, sono infatti ammessi solo gli interventi effettuati sugli edifici costruiti in Zona A o B (così come individuate dall’art. 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministero dei lavori pubblici).


La legislazione chiarisce, inoltre, che per il bonus facciate si terrà conto delle disposizioni già in vigore in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia, tra cui quelle definite dal decreto Mef n.41/1998, inerenti modalità di pagamento e condizioni di validità.


Si riportano di seguito con maggior dettaglio gli aspetti più interessanti e gli adempimenti necessari del bonus; andando ad analizzare “Chi, Quando e Come” può accedere alla detrazione.


- Chi può accedere alle detrazioni ?

Come già detto, la legge di Bilancio 2020 ha specificato che per il nuovo bonus si applichi lo stesso regolamento operativo delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie. Possono, dunque, usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. Non sono esplicitamente esclusi dalla Legge di Bilancio i soggetti assoggettati all’IRES, in quanto il regolamento richiamato definisce le sole modalità operative e non i requisiti soggettivi dei fruitori. Come già specificato per le ristrutturazioni edilizie (a meno che venga introdotta qualche novità in un secondo momento) hanno diritto al bonus facciate non soltanto i proprietari o i titolari dei diritti reali sull’immobile ma anche l’inquilino ed il comodatario.


Solo soggetti IRPEF o anche soggetti IRES?

L’accesso alla detrazione è possibile per soggetti Irpef e, sino a differente indicazione, anche per soggetti IRES. Nel dettaglio possono beneficiare della detrazione del 90% per il rifacimento delle facciate:


il proprietario o il nudo proprietario dell’edificio;

il titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio l’usufruttuario o chi beneficia del diritto di uso o di abitazione);

l’inquilino;

il comodatario;

i soci di cooperative divise e indivise;

i soci delle società semplici;

gli imprenditori individuali, ma solo per gli immobili che non rientrano tra quelli strumentali o merce.

Inoltre, hanno diritto al bonus facciate, purché sostengano effettivamente le spese e siano documentate sulle fatture e sui bonifici:


il familiare convivente del proprietario o del detentore dell’edificio oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado);

il componente dell’unione civile;

il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;

il convivente more uxorio, non proprietario dell’edificio né titolare di un contratto di comodato.


CHI ACCEDE: domande frequenti


Se la spesa è stata effettuata da due comproprietari, a chi spetta la detrazione?


In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile. Nel caso di due comproprietari di un immobile, se la fattura e il bonifico sono intestati a uno solo di essi, ma le spese di ristrutturazione sono state sostenute da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non è stato indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta.


Se non si è ancora proprietari dell’immobile sul quale si effettuano i lavori ma è stato stipulato un regolare compromesso di vendita è possibile usufruire della detrazione?


Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto all’agevolazione se:


è stato immesso nel possesso dell’immobile;

esegue gli interventi a proprio carico;

è stato registrato il compromesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si fa valere la detrazione.

Chi esegue autonomamente i lavori sulla facciata può accedere alla detrazione?


Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

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